Statuti Circolo Ufficiali del Mendrisiotto
I. Denominazione, Scopo e Sede dell’Associazione
Art. 1
Con la denominazione “Circolo Ufficiali del Mendrisiotto” abbreviata CUM, si costituisce una associazione dì durata illimitata, retta dagli art. 60 ss CCS e dal presente Statuto. II CUM è una sezione della “Società Ticinese degli Ufficiali”
Art. 2
Il CUM si prefigge, per mezzo di un’attiva, ininterrotta e feconda vita sociale,
- di coltivare l’amore per la Patria, combattendo in particolare ogni propaganda contraria all’Esercito
- di favorire l’istruzione militare fuori servizio dei propri soci.
- di creare e mantenere saldi vincoli di camerateria fra loro.
Art. 3
La sede dell’Associazione è a Chiasso. Il recapito presso il domicilio del presidente in carica.
II. Membri, tassa sociale
Art. 4
Possono essere ammessi a far parte del CUM gli ufficiali di ambo i sessi domiciliati nel distretto di Mendrisio. Il Comitato può, per giustificati motivi, anche derogare a questo principio.
Art. 5
La domanda di ammissione e la notifica di dimissioni devono essere presentate, per iscritto, al Comitato. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, l’interessato può ricorrere, alla decisione dell’Assemblea generale dei soci. E’ data facoltà al Comitato di proporre alla stessa Assemblea l’esclusione di un socio, per giustificati motivi.
Art. 6
La tassa sociale viene annualmente fissata dall’Assemblea. Nella stessa sono compresi l’abbonamento alla “Rivista Militare della Svizzera Italiana” e la quota per la Società Ticinese degli Ufficiali. Chi non ha rassegnato le dimissioni entro il 31 dicembre è tenuto al pagamento dell’intera tassa sociale dell’esercizio in corso. I soci morosi, per almeno 2 anni, al pagamento della tassa sociale, saranno radiati d’ufficio dal CUM per decisione del Comitato. Ogni esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
III. Organi del CUM
Art. 7
Gli organi del CUM sono:
- L’Assemblea generale dei soci
- Il Comitato
- I revisori dei conti
Art. 8
L’Assemblea generale dei soci è l’organo supremo dei CUM. Essa è convocata almeno una volta all’anno, al più tardi entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ogni membro ha diritto di voto e di eleggibilità a qualsiasi carica del CUM. L’Assemblea delibera, con voto aperto, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Restano riservati i casi previsti dagli art. 18 e 19 infra.
Art. 9
Il CUM potrà riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Comitato lo ritiene necessario o quando ciò sia chiesto da almeno 20 soci. In questo ultimo caso la domanda deve essere inoltrata per iscritto al presidente e deve indicare esattamente l’oggetto della discussione. Il presidente é tenuto in questo caso a convocare l’assemblea entro 30 giorni della richiesta.
Art. 10
Le riunioni sono dirette dal presidente del CUM o da chi ne fa le veci. II segretario ira l’obbligo di redigere il relativo verbale.
Art. 11
Le competenze dell’Assemblea generale dei soci sono, in particolare le seguenti:
- l’approvazione e la modifica dello statuto sociale
- l’accettazione del rapporto annuale, del conto perdite e profitti e il relativo scarico al Comitato uscente
- la nomina del Comitato e la ripartizione delle relative cariche
- la nomina dell’ufficio di revisione
- l’accensione di mutui, l’avvio di sottoscrizioni, la raccolta di offerte a favore del CUM
- l’esclusione di un socio
- lo scioglimento dell’Associazione
- ogni altra decisione, volta al conseguimento dello scopo sociale, che il presente statuto o la legge non attribuiscano ad altri organi.
Art. 12
Il comitato si compone di:
- un presidente
- un vice-presidente
- un segretario
- un cassiere
- da due a otto membri.
II Comitato si organizza liberamente; esso può far capo, per il conseguimento dello scopo sociale, a commissioni permanenti o transitorie nelle quali lo stesso Comitato dovrà essere rappresentato da almeno un membro. Le Commissioni licenzieranno al Comitato, periodicamente, un rapporto sul lavoro svolto.
Art. 13
Il Comitato è l’organo esecutivo del CUM. Sono, in particolare, di sua competenza:
- promuovere e tutelare l’attività dell’associazione
- convocare l’Assemblea generale del CUM, stabilendo il relativo ordine del giorno
- proporre all’Assemblea l’esclusione di un socio
- nominare le commissioni permanenti e transitorie
- redigere annualmente le relazioni richieste dalla STU
- designare il rappresentante del CUM in seno al Comitato della Società Ticinese degli Ufficiali
- adottare tutte le altre decisioni che il presente statuto o la legge non riservano ad altri organi sociali.
Art. 14
Il Comitato rappresenta il CUM di fronte ai terzi mediante la firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente con il segretario.
Art. 15
Il Comitato rimane in carica per tre anni. I membri dello stesso sono sempre rieleggibili.
Art. 16
L’ufficio di revisione si compone di due membri scelti fra i soci del CUM, ad esclusione dei membri del Comitato. Esso rimane in carica per tre anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili.
IV. Disposizioni finali
Art. 17
I membri del CUM non rispondono dei debiti dell’Associazione che devono essere coperti esclusivamente dal patrimonio sociale.
Art. 18
Il Comitato ha l’obbligo di sciogliere il CUM quando i suoi soci non raggiungano più il numero di dieci. Altrimenti lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso, in sede di Assemblea generale dei soci, dalla maggioranza di almeno i 2/3 degli stessi. In caso di scioglimento, l’archivio e il patrimonio del CUM verranno consegnati alla Società Ticinese degli Ufficiali.
Art. 19
Il presente statuto è stato accettato dall’Assemblea generale ordinaria del 28 febbraio 1986. Esso entra immediatamente in vigore. Esso potrà essere modificato, in sede di Assemblea generale dei soci, solo con il voto di almeno i 2/3 dei presenti.
Il Presidente Il Segretario
Cap Boldini R. Cap Riva G.